Referendum dell' 8 e 9 giugno 2025

Divieto di propaganda elettorale

Data:

23 mag 2025

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Descrizione

Dalla data di convocazione di comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volta a garantire la parità di trattamento e l’imparzialità nell’accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica nonché la disciplina della comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione.

In particolare, è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata.

Anche la concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all’Amministrazione che lo rappresenta, rientrando, pertanto, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale, deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti.

Eventuali violazioni in materia sono accertate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di riscontro positivo, dispone la pubblicazione del messaggio di violazione e, se necessario, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione delle disposizioni normative.

La mancata ottemperanza di tali prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228, irrogata dalla stessa Autorità.

 

Allegati

A cura di

Segretario Comunale

Via San Rocco 8 65020 Castiglione a Casauria PE

Email: segretariocomunale@comune.castiglioneacasauria.pe.it
Segretario Comunale

Pagina aggiornata il 23/05/2025